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Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 5 agosto 2002, n. 23.

Art. 11 - Personale delle Aziende

1. Il personale delle Aziende è iscritto nell'apposito ruolo del personale di ciascuna Azienda e ad esso si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti della Regione Toscana.

2. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, già trasferito dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario), continuano ad applicarsi i benefici derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 (Trattamento previdenziale del personale regionale).

3. Ai fini di previdenza e quiescenza, il personale è iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'Azienda, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e precisamente alla gestione autonoma ex CPDEL, per quanto riguarda il trattamento di pensione, ed alla gestione autonoma ex INADEL, per l'indennità di fine servizio.

4. Previa intesa, ciascuna delle Aziende per l'assunzione del personale può utilizzare le graduatorie dei concorsi che siano stati banditi da una delle altre Aziende, dagli enti locali ovvero dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 54, comma 9, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).

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