Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. Al fine di dare attuazione alle attività relative all'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato e della libera scelta nella costruzione di percorsi professionali, la Regione promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi rivolti sia all'ambito della formazione professionale e dell'apprendistato a completamento dei percorsi nell'ambito dell'istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. La Regione favorisce, altresì, tutte le opportunità di integrazione e di personalizzazione che si rendano necessarie al fine di garantire il diritto al successo formativo previsto dalla legge.
2. I servizi di accoglienza dei giovani in obbligo formativo e verifica dei percorsi formativi integrati e personalizzati sono svolti dai centri per l'impiego.
3. La Regione favorisce lo svolgimento dei percorsi integrati di cui al comma 1, sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e nell'ambito della definizione del sistema generale dei crediti formativi e di istruzione al fine anche di predeterminare, in sede di progetto del percorso formativo individualizzato, specifiche modalità di rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio.
4. Il progetto del percorso formativo individualizzato contiene l'indicazione delle procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della qualifica finale. Tali procedure sono determinate secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), per la conclusione degli interventi relativi all'obbligo formativo.
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