Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. La Regione articola la propria offerta formativa mediante i seguenti interventi:
a) formazione di supporto all'inserimento e al reinserimento lavorativo;
b) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore a carattere post-secondario;
c) formazione professionalizzante all'interno di corsi di laurea universitari;
d) percorsi di formazione post-universitaria rivolti a giovani e adulti, occupati e non occupati.
2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione post-obbligo e superiore con misure anche di carattere finanziario.
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