Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. La Regione interviene a sostegno del sistema regionale dei soggetti che promuovono e gestiscono le attività formative per realizzare le seguenti finalità:
a) assicurare standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;
b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l'offerta di lavoro;
c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della cultura professionale;
d) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale.
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