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Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 5 agosto 2002, n. 23.

Art. 16 - Finalità del sistema della formazione professionale

1. La Regione interviene a sostegno del sistema regionale dei soggetti che promuovono e gestiscono le attività formative per realizzare le seguenti finalità:

a) assicurare standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;

b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l'offerta di lavoro;

c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della cultura professionale;

d) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale.

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