Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. Le attività di formazione professionale sono svolte secondo una delle seguenti modalità:
a) mediante convenzione con organismi con finalità di formazione, nei casi in cui l'attività formativa sia finanziata, anche parzialmente, con contributi pubblici e sia conforme agli standard qualitativi di cui all'articolo 32, comma 4, lettera b);
b) mediante riconoscimento dell'attività formativa svolta da organismi con finalità di formazione, nei casi in cui essa non usufruisca di alcun finanziamento pubblico e sia conforme agli standard qualitativi di cui all'articolo 32, comma 4, lettera b);
c) mediante autorizzazione ad enti ed imprese che, con il contributo finanziario pubblico, anche parziale, svolgono attività di formazione continua rivolta al personale di appartenenza o finalizzata all'inserimento lavorativo nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali.
2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione professionale con misure anche di carattere finanziario.
3. Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non ricomprese nel comma 1, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge.
4. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono attuate da organismi con finalità di formazione che siano stati accreditati dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 32, comma 4, lettera b), aventi o meno scopo di lucro, ivi compresi gli istituti scolastici e le Università.
5. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività convenzionate di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte, secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile della Regione o
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