Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.
3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti dalle Province ai sensi dell'articolo 22.
4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l'impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati aventi per scopo la prestazione di servizi per il lavoro.
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