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Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 5 agosto 2002, n. 23.

Art. 22 - Il sistema provinciale per l'impiego

1. Le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui fanno parte i centri per l'impiego.

2. Le Province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine del miglioramento della qualità e della diffusione degli interventi.

3. Le Province hanno il compito di gestire attraverso il sistema provinciale per l'impiego, di cui fanno parte i centri per l'impiego:

a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento, e all'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro;

b) i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di politiche attive del lavoro;

c) gli interventi di prevenzione della disoccupazione;

d) le attività di orientamento di cui all'articolo 12 e le attività relative all'obbligo formativo di cui all'articolo 13.

4. Al fine di garantire omogeneità nell'erogazione dei servizi nel territorio regionale, con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 5, sono stabiliti le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni.

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