Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. La Regione promuove e coordina interventi educativi unitari rivolti all'infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.
2. La Regione, nel promuovere la realizzazione di servizi efficaci in relazione ai bisogni emergenti nel proprio territorio, si ispira alle seguenti finalità:
a) innovazione e sperimentazione;
b) continuità educativa;
c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
e) omogenea qualità dell'offerta;
f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
h) ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
i) tutela dei diritti all'educazione dei disabili.
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