Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
a) legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 (Interventi per il diritto allo studio);
b) legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 (Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale);
c) legge regionale 23 giugno 1993, n. 41 (Modifica della legge regionale n. 53 del 1981: Interventi per il diritto allo studio);
d) legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 (Nuova disciplina in materia di formazione professionale);
e) legge regionale 25 gennaio 1996, n. 6 (Disciplina transitoria della promozione e gestione degli interventi di educazione permanente);
f) legge regionale 31 luglio 1996, n. 61 (Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale". Modifica);
g) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 78 (Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale". Modifiche);
h) legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego);
i) articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74 (Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario);
j) articoli da 16 a 32 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
k) legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educa
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.