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Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 5 agosto 2002, n. 23.

Art. 6 - Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione

1. Nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso le seguenti funzioni:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali di cui all'articolo 29, comma 2, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative alle funzioni di cui al presente elenco.

3. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle esercitate dall'amministrazione statale e dagli enti locali nel campo dell'istruzione, sviluppa le azioni di cui al comma 2, osservando il metodo della concertazione interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese operative.

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