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Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 5 agosto 2002, n. 23.

Art. 7 - Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico

1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall'infanzia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:

a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche;

b) l'erogazione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;

c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 individua gli interventi, rivolti agli studenti, che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi e gli interventi attribuiti per concorso.

4. Il Piano di indirizzo generale integrato prevede, altresì:

a) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;

b) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi rivolti agli studenti, che può essere differenziata in fasce connesse al reddito delle famiglie dei medesimi, fino ad essere eventualmente esclusa.

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