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Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 5 agosto 2002, n. 23.

Art. 8 - Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

2. Gli interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana, tutti denominati in seguito, ai fini della presente legge, Università.

3. La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli di competenza delle Università della Toscana.

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