Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. Gli interventi attuati per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, sono realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso borse di studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l'impiego.
2. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 individua gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti, gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso e gli interventi cumulabili di cui al comma 5.
3. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 stabilisce le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito degli studenti per l'accesso agli interventi attribuiti per concorso e determina, altresì, le entità dei benefici.
4. Le borse di studio possono essere concesse al fine di favorire il conseguimento della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli equipollenti o superiori aventi valore legale. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 può prevedere la concessione di prestiti d'onore in sostituzione, anche parziale, delle borse di studio.
5. I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazi
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