Legge 11.07.2002, n. 148
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del dipartimento e dei servizi previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, ed ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede all'istituzione del centro nazionale di informazione, di cui all'articolo IX.2 della Convenzione.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono altresì determinati le modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale di informazione di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può destinare alle attività del centro nazionale di informazione di cui al comma 1 fino a tre esperti per le esigenze operative che necessitino di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002.
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