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Legge 15.07.2002, n. 145

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato. (G.U. 24.07.2002, n. 172)

Art. 2 - Delega di funzioni dei dirigenti

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile".

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