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Legge 30.07.2002, n. 189

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. (G.U. 26.08.2002, n. 199 - S.O. n. 173)

Capo I - Disposizioni in materia di immigrazione

Art. 5 - Permesso di soggiorno

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: ", e in corso di validità,";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";

c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di lavoro";

d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel

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