Legge 31.07.2002, n. 186
1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, è istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno 9 del mese di settembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella città di Brindisi. 1
2. La ricorrenza è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici nè, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Comma così modificato dall'art. 1 comma 1 della L. 14 novembre 2012 n. 204.
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