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CCND 29.05.2002

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Titolo I - Personale docente

Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti e per una classe di concorso o posto per la quale si è in possesso di abilitazione anche diversa da quella di titolarità, per i seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno;

- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;

- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.

2. Non sono consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico nominato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

3. In base a quanto disposto nell'art.2 comma 2 del C.C.D.N. del 21/12/2001, può partecipare all'assegnazione provvisoria anche in altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente nominato con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l'a.s. 2002/2003, possono chiedere l'assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati nominati nell'anno scolastico 2001/2002.

4. Partecipa all'assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, solo per i motivi riportati nel precedente comma 1, il personale docente che dopo il rientro dall'estero non è stato restituito alla provincia prescelta.

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