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CCND MIUR 31.05.2002

Contratto Collettivo Nazionale Decentrato concernente la mobilità del personale delle Accademie e dei Conservatori di musica e degli Isia..

Titolo II - Determinazione della disponibilità per i trasferimenti e la utilizzazione temporanea

Art. 2 - Trasferimenti

1. Ai fini della mobilità, del personale docente e non docente delle Istituzioni in questione, si dovrà tener conto delle vacanze comunque determinatesi nell'organico nazionale prima della data di inizio delle operazioni di trasferimento.

2. Coloro che sono stati trasferiti o utilizzati d'ufficio, quali perdenti posto, hanno titolo a rientrare con precedenza assoluta nella sede di precedente titolarità, qualora vi sia la relativa vacanza di cattedra o posto.

3. Le sedi staccate delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di musica ai fini del trasferimento sono considerate autonome.

4. Alla copertura dei posti che si rendono vacanti in corso d'anno, relativamente alle figure uniche del personale non docente, si provvede con specifica procedura da concludersi entro 30 gg. Dalla pubblicazione della vacanza con gli stessi criteri e modalità previsti dal presente contratto.

5. I secondi posti di direttore amministrativo non sono disponibili né per trasferimento, né per utilizzazioni.

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