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CCND MIUR 31.05.2002

Contratto Collettivo Nazionale Decentrato concernente la mobilità del personale delle Accademie e dei Conservatori di musica e degli Isia..

Titolo II - Determinazione della disponibilità per i trasferimenti e la utilizzazione temporanea

Art. 7 - Titoli generali

1. È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito, l'inclusione in terne di concorsi a cattedra o posti in istituti di istruzione artistica.

2. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera b del punto 3 della tabella di valutazione, i concorsi a posti di personale ispettivo e direttivo sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera c del suddetto punto 3 vanno riconosciuti, oltre ai corsi previsti dagli statuti dell'università (art. 6 l. 341/90) ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4-1°comma l. 341/90), anche i corsi previsti dalla l. 341/90, art. 8 f, realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché' i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 l. 341/90).

4. Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1.10.73, n. 580, convertito con modificazioni nella l. 30.11.73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto d'istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali autorizzate per rilasciare titoli aventi valore legale a norma di legge.

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