CCND MIUR 31.05.2002
Titolo II - Determinazione della disponibilità per i trasferimenti e la utilizzazione temporanea
1. Fatte salve le precedenze di cui all'articolo 10, il dipendente, coniuge convivente di militare o di persona cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- l. 100/87 e Art. 10 - comma II - D.L. 325/87, convertito nella L. 402/87, ha diritto al trasferimento.
2. Per fruire del trasferimento, il personale interessato dovrà contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti lo stato coniugale.
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