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Ordinanza MIUR 27.05.2002, n. 57

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Art. 1 - Indizione dei Concorsi

1.1 IL Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale con esclusione della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'articolo 554 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, emana con proprio decreto, per tutte le province di propria competenza, bandi di concorso per titoli per ciascuno dei sottoindicati profili dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 31 del citato C.C.N.L.1999 e alle correlate tabelle A e C :

Area A

A/1 Profilo - Collaboratore scolastico tecnico: guardarobiere

A/1 Profilo - Collaboratore scolastico tecnico: guardarobiere

A/2 Profilo - Collaboratore scolastico.

Area B

B/1 Profilo - Assistente amministrativo

B/2 Profilo - Assistente tecnico

B/3 Profilo - Cuoco

B/4 Profilo - Infermiere

1.2 Il numero dei posti disponibili non deve essere indicato nei relativi bandi non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.3 I bandi di concorso devono contenere l'indicazione delle province nelle quali non sono istituiti organici per taluni dei profili predetti. Non devono essere banditi i concorsi per il profilo professionale di aiutante cuoco soppresso dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro art. 37 - comma 3. Il servizio prestato nel profilo di aiutante cuoco non di ruolo è equiparato al servizio non di ruolo di cuoco ai fini dell'ammissione al concorso per quest'ultimo profilo professionale.

1.4 I concorsi per il profilo professionale di collaboratore scolastico devono essere indetti solamente se non siano es

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