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Ordinanza MIUR 27.05.2002, n. 57

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Art. 11 - Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Centro Servizi Amministrativi. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

11.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e all'albo del competente Centro Servizi Amministrativi, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativ

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