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Ordinanza MIUR 27.05.2002, n. 57

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Art. 12 - Ricorsi

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l' inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l' esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.

12.3.Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Direttore Generale Regionale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

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