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Ordinanza MIUR 27.05.2002, n. 57

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Art. 13 - Adempimenti degli uffici scolastici regionali

13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla presente ordinanza ed in particolare:

a) emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo del Centro Servizi Amministrativi, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;

c) nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;

d) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;

e) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;

f) con decreto definitivo approva la graduatoria permanente aggiornata ed integrata , assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e dei Centri Servizi Amministrativi competenti per territorio:

g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria.

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