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Ordinanza MIUR 27.05.2002, n. 57

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Art. 8 - Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente ordinanza (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia.

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonchè il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 Il Centro Servizi Amministrativi assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale .

8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare al Centro Servizi Amministrativi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione

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