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Accordo 08.03.2002

Personale ATA ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro 15.03.2001 del comparto scuola. (G.U. 26.03.2002, n. 72)

Art. 1 - Profilo di "coordinatore amministrativo"

1. In attuazione di quanto previsto dall'art.3 dell'accordo 20.7.2000 recepito con decreto 5.4.2001 ed in attesa di una revisione complessiva dei profili dell'area del personale ATA, è istituito uno specifico profilo amministrativo denominato "Coordinatore amministrativo" con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato che si colloca nell'area C prevista dal CCNL 26.5.1999 della scuola, i cui compiti sono elencati nell'all. 1. La progressione economica spettante al profilo di coordinatore amministrativo è quella corrispondente alla qualifica soppressa di "responsabile amministrativo".

2. Le dotazioni organiche del profilo di cui al presente articolo, sono definite dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca nel quadro degli organici complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo aggiuntivo.

3. Nel profilo di cui al comma 1 sono inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti dall'art.3 dell'accordo 20 luglio 2000 succitato, gli appartenenti alla ex VI q.f. degli Enti Locali ed ex VII q.f., non inquadrati come direttori dei servizi generali ed amministrativi, che non optino per l'inquadramento nell'area B del personale ATA. Su tale profilo sono inoltre inquadrati i responsabili amministrativi del comparto scuola non inquadrati come direttore dei servizi generali ed amministrativi dell'area D ai sensi dell'art.34 del CCNL 26.5.1999 del quadriennio giuridico e del I° biennio economico del comparto scuola

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