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Accordo 08.03.2002

Personale ATA ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro 15.03.2001 del comparto scuola. (G.U. 26.03.2002, n. 72)

Art. 2 - Profilo di "coordinatore tecnico"

1. In attuazione di quanto previsto dall'art 2, co. 6, dell'accordo 20.7.2000 recepito con decreto 5.4.2001, per gli ITP e per gli assistenti di cattedra, provenienti dagli EE.LL. e sprovvisti dei coerenti titoli di studio professionali, è istituito uno specifico profilo ATA denominato "Coordinatore tecnico" i cui compiti sono elencati nell'allegato 2. La progressione economica spettante al profilo di coordinatore tecnico è quella corrispondente alla qualifica soppressa di "responsabile amministrativo".

2. Le dotazioni organiche del profilo di cui al presente articolo, sono definite dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca nel quadro degli organici complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo aggiuntivo.

3. Nel profilo di cui al comma 1 sono inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti dall'art.3 dell'accordo 20 luglio 2000 succitato, gli ITP e gli assistenti di cattedra, provenienti dagli EE.LL. e sprovvisti dei coerenti titoli di studio professionali.

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