CCNL 01.03.2002
Titolo I - Disposizioni generali
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 settembre 2000 - 31 dicembre 2001, sia per la parte normativa che per la parte economica.
2. In considerazione dei tempi di sottoscrizione del presente CCNL la disdetta può essere data da una delle parti, con lettera raccomandata, un mese prima di ogni singola scadenza. In caso contrario il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
3. Le piattaforme sono presentate con anticipo di trenta giorni rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo, le parti non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dirigenti di cui al presente contratto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
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