CCNL 01.03.2002
Titolo II - Relazioni sindacali
1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Con modalità analoghe a quelle indicate ai commi che precedono e con gli stessi effetti ivi previsti, qualora insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono all'interpretazione autentica delle clausole oggetto di disaccordo.
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