CCNL 01.03.2002
Titolo II - Relazioni sindacali
1. Nelle materie previste dalle lettere B), C), D), E), F), G), I) e J) dall'art. 4, ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 può attivare, mediante richiesta scritta, la procedura di concertazione per l'esame delle materie medesime.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il decimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione l'amministrazione non assume iniziative unilaterali e le OO.SS. non assumono iniziative conflittuali.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni; dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa; al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
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