CCNL 01.03.2002
Titolo II - Relazioni sindacali
1. La contrattazione integrativa deve riferirsi agli istituti contrattuali rimessi a tale livello dal presente contratto e si svolge con le procedure previste dall'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001
2. La contrattazione integrativa si svolge, a livello nazionale e regionale, sui criteri generali relativi a: livello nazionale:
a) criteri generali per la assegnazione della retribuzione di posizione e di risultato;
b) determinazione dei compensi per gli incarichi di cui all'art. 26, comma 1 (incarichi aggiuntivi);
c) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;
d) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento. livello regionale:
a) determinazione della retribuzione di posizione;
b) determinazione dei compensi per la retribuzione di risultato;
c) iniziative in materia di pari opportunità;
d) applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 e del decreto legislativo n. 242/1996;
e) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
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