CCNL 01.03.2002
Titolo III - Rapporto di lavoro
1. Il dirigente scolastico, per lo svolgimento delle funzioni previste dal comma 2 dell'art. 1, è assunto dall'amministrazione a tempo indeterminato mediante la stipula, secondo quanto precisato al successivo comma 4, di un contratto individuale, a seguito dell'espletamento delle procedure di reclutamento previste dalle norme legislative vigenti.
2. Il contratto individuale in questione è redatto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente contratto.
3. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta; in esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il trattamento economico fondamentale, di posizione e di risultato;
c) la durata del periodo di prova;
d) la sede di prima destinazione;
e) le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50, l'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici è effettuata dagli uffici scolastici regionali in base ai seguenti criter
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