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CCNL 01.03.2002

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 01.03.2002 per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001. (G.U. 14.03.2002, n. 62)

Titolo III - Rapporto di lavoro

Art. 17 - Ferie e festività

1. Il dirigente scolastico ha diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie pari a trentadue giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente scolastico spetta anche la retribuzione di posizione.

2. I dirigenti scolastici assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a trenta giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.

3. Nel caso che presso l'amministrazione o presso la struttura cui il dirigente scolastico è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a ventotto giornate lavorative, ridotte a ventisei per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.

4. Al dirigente scolastico sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno scolastico ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.

5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente scolastico presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente in giorno ordinariamente lavorativo.

6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superior

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