CCNL 01.03.2002
Titolo III - Rapporto di lavoro
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che disciplina in un testo unico i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno alla verifica ed approfondimento della materia, ai fini di eventuali modifiche e/o integrazioni, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151/2001.
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