CCNL 01.03.2002
Titolo III - Rapporto di lavoro
1. L'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia già disciplinati agli articoli 21 e 22, ha luogo:
a) per cessazione, al compimento del limite massimo di età previsto dalle norme di legge applicabili nell'amministrazione;
b) per risoluzione consensuale;
c) per recesso del dirigente;
d) per recesso dell'amministrazione.
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