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CCNL 01.03.2002

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 01.03.2002 per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001. (G.U. 14.03.2002, n. 62)

Titolo III - Rapporto di lavoro

Art. 33 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

1. La materia relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è disciplinata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge n. 97/2001.

2. Il dirigente scolastico colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.

3. Il dirigente scolastico rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente scolastico dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto.

4. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente scolastico è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all'art. 31.

5. Al dirigente scolastico sospeso dal servizio ai sensi del presente artic

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