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CCNL 01.03.2002

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 01.03.2002 per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001. (G.U. 14.03.2002, n. 62)

Titolo IV - Disposizioni economiche

Art. 40 - Nuovo trattamento economico stipendiale

1. A valere sulle risorse previste dall'art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 e delle ulteriori risorse individuate dall'atto di indirizzo del 4 aprile 2001 pari a Euro 20.658.275,96 (lire 40 miliardi), a decorrere dal 1 gennaio 2001 è corrisposto un ulteriore incremento stipendiale mensile, per tredici mensilità, pari a Euro 691,11 (L. 1.338.167).

2. Con decorrenza 31 dicembre 2001 è conglobato nello stipendio annuo un importo di Euro 1.105,22 (L. 2.140.000), incluso il rateo di tredicesima mensilità, mediante corrispondente riduzione, in via permanente, delle risorse previste dall'art. 42. Tale conglobamento è garantito, in termini di capienza finanziaria, dal valore individuale dell'indennità di direzione che, cessando di essere corrisposta, concorre alla costituzione del fondo per la posizione ed il risultato.

3. Per effetto dell'incremento di cui al comma 1, del conglobamento nella voce stipendio, dell'importo di cui al comma 2 e dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo è determinato, come indicato nella Tabella B, in Euro 36.151,98 (L. 70.000.000) inclusa la tredicesima mensilità, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

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