CCNL 01.03.2002
Titolo IV - Disposizioni economiche
1. Gli incrementi stipendiali di cui agli articoli 39 e 40 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 39 e 40 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
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