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Circolare Ministero Difesa 15.03.2002

Ritardo degli obblighi di leva dei giovani che studiano in Italia o all'estero. (G.U. 10.07.2002, n. 160)

Premessa

Il decreto legislativo 24.12.1997, n. 504, recante adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, come è noto, ha introdotto sostanziali innovazioni nella materia già regolata dal D.P.R. 14.2.1964, n. 237, quale modificato dalla Legge 31.1.1975, n. 191, creando svariate problematiche per quanto attiene le procedure di ammissione al ritardo degli obblighi di leva e l'organizzazione delle operazioni di leva.

Con la presente circolare, pertanto, si sono sottoposte a revisione tali procedure per fornire nuove direttive che semplificano gli adempimenti del cittadino e consentono una più equa distribuzione del carico di lavoro tra gli Organi della leva e del reclutamento.

Tale finalità è stata raggiunta avvalendosi della recente normativa che pone a carico dell'Amministrazione procedente l'onere di accertare dati provenienti da altra Amministrazione, dati che il cittadino può limitarsi ad autocertificare.

Ciò ha consentito, in un'ottica più favorevole, di permettere ai giovani che chiedono il ritardo degli obblighi di leva di certificare la sola iscrizione agli studi, lasciando agli Enti militari l'accertamento del requisito della frequenza agli stessi.

In tal modo, tra l'altro è possibile adottare, nei confronti dei precettati a visita nei primi nove mesi dell'anno, un solo provvedimento di ammissione al ritardo: quello che è emanato all'atto della presentazione della domanda e che acquisterà piena efficacia allorché si saranno concretizzati i requisiti previsti dalla legge, cioè l'iscrizione, per gli studenti di scuola media superiore e l'immatricolazione, per gli studenti universitari.

È così possibile assicurare la parità di trattamento tra i giovani nati nei primi tre trimestri dell'anno e quelli nati nell'ultimo trimestre, parità che poteva essere seriamente compromessa da una interpretazione letterale dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 504/97.

Le direttive che

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