Informativa INPDAP 18.03.2002, n. 31
Benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R. D. L. 30 settembre 1922, n. 1290.
Tra i destinatari dei benefici di cui all'oggetto sono da annoverare i mutilati, gli invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio, in virtù della legge 15.7.1950, n. 539, per effetto della parificazione ai mutilati, agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra.
Tali provvidenze, consistenti in incrementi stipendiali pari al 2,50 % per infermità classificate alle prime 6 categorie o dell'1,25 % per infermità ascritte alle ultime 2 categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, non sono state attribuite, fino ad oggi, a coloro i quali avessero presentato la domanda di concessione successivamente al collocamento a riposo.
Ora, per effetto del parere n. 452 del 13 dicembre 1999 della Commissione Speciale Pubblico Impiego - Sez. III - del Consiglio di Stato, è sollecitata da più parti una soluzione in merito all'attribuzione delle provvidenze di cui all'oggetto, anche al personale in quiescenza.
Alla luce del citato parere, questo Istituto, onde evitare un considerevole contenzioso (che vedrebbe l'Istituto stesso soccombente), ha ritenuto di dover modificare l'orientamento sino ad oggi tenuto in ordine alla materia di cui trattasi.
1 Lo scrivente, al fine di trattare in maniera compiuta tale tipo di prestazione previdenziale, vuole indicare, in questa sede, disposizioni sull'argomento fornendo linee d'indirizzo.
I quesiti formulati al Consiglio di Stato erano stati posti in ordine:
1. all'eventualità di riconoscere il beneficio in esame anche al personale in quiescenza che avesse ottenuto in attività di servizio il riconoscimento di una infermità dipendente da causa di servizio;
2. qual è la valenza della domanda dell'interessato e se possa trovare applicazione la prescrizione quinquennale;
3. se la R.I.A. confluisca nella base di calcolo del beneficio in questione, analogamente ai benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n° 336.
Nell'Adunanza i ma
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