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Intesa MIUR 26.03.2002

Intesa sulla mobilità professionale e sull'ordine e tempi delle operazioni relative all'affidamento e all'avvicendamento degli incarichi dirigenziali.

Art. 1 - Mobilità professionale

1. I settori formativi ai fini della mobilità professionale sono i seguenti:

a) scuola elementare e media

b) istituti secondari superiori

c) istituti educativi.

2. Possono presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova.

3. Alla mobilità professionale è destinata un'aliquota di posti fino al 15 per cento della disponibilità totale.

4. Con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca viene stabilita la data entro la quale gli aspiranti alla mobilità professionale tra i diversi settori possono presentare domanda per la frequenza dei moduli di formazione specifica di cui all'art.29, comma 6 del DLgs. n. 165/2001.

5. Ove il numero dei dirigenti aspiranti alla mobilità professionale sia superiore al contingente stabilito per l'ammissione alla frequenza dei moduli di formazione specifica che si terranno in occasione del corso di formazione del corso concorso di cui all'art.29 del DLgs n.165/2001, si procederà all'individuazione degli aspiranti da ammettere alle attività formative sulla base dell'esperienza professionale maturata nel settore formativo richiesto. In mancanza di tale esperienza si farà riferimento all'anzianità di servizio di ruolo di direttore didattico e/o preside.

6. L'accoglimento della domanda di mobilità professionale è subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.

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