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Intesa MIUR 26.03.2002

Intesa sulla mobilità professionale e sull'ordine e tempi delle operazioni relative all'affidamento e all'avvicendamento degli incarichi dirigenziali.

Art. 2 - Incarichi

1. Il conferimento e il mutamento di incarico hanno effetto dal 1 settembre di ogni anno scolastico sulla base dei criteri di cui all'art.19, comma 1 del DLgs n. 165/2001 e dell'art.23, comma 1 del C.C.N.L.

2. Gli incarichi dirigenziali, per le tipologie previste dalle norme vigenti, sono conferiti a tempo determinato dal dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale ai dirigenti dell'area V nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica e nel rispetto dei criteri di cui all'art.19, comma 1 del DLgs. n. 165/2001 e dell'art.23 del C.C.N.L. del personale dirigenziale dell'area V, sottoscritto in data 1-3-2002. Ai dirigenti scolatici utilizzati presso l'amministrazione centrale e regionale, università o presso altri enti e amministrazioni, gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici.

3. Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l'Ufficio scolastico regionale assicura la pubblicità e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall'anno scolastico successivo per pensionamenti o altra causa, anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto di produrre eventuali domande per l'accesso ai posti dirigenziali vacanti.

4. In prima applicazione (a. s. 2002/2003), fermo restando i criteri generali di cui all'art.23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma, confermato l'incarico dirigenziale attualmente rivestito. È facoltà del dirigente interessato esprimere preferenze per sedi e/o istituzioni scolastiche vacanti. L'Ufficio scolastico regionale può comunque procedere, per motivate esigenze di servizio, all'affidamento di nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell'art.23 del C.C.N.L.

5. Il

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