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Intesa MIUR 26.03.2002

Intesa sulla mobilità professionale e sull'ordine e tempi delle operazioni relative all'affidamento e all'avvicendamento degli incarichi dirigenziali.

Art. 5 - Norme transitorie e finali

1. In via transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili degli Uffici scolastici regionali possono conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza. Il conferimento dell'incarico avviene nel rispetto dei criteri di cui all'art.19, comma 1 del DLgs. n. 165/2001 e dell'art.23 del C.C.N.L. La mobilità professionale di cui al presente comma può essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.

2. Una volta definita sia la contrattazione integrativa nazionale relativamente agli istituti di cui agli artt. 43 e 44 del CCNL, sia i conseguenti provvedimenti applicativi del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, con atto bilaterale a carattere dichiarativo tra il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale e il Dirigente Scolastico, vengono riconosciuti:

- lo svolgimento delle funzioni dirigenziali già attribuito ai sensi della C.M. 193 del 3.8.2000, con decorrenza 1/09/2000 o successiva;

- la determinazione della relativa retribuzione di posizione, con decorrenza comunque non anteriore all'1/01/2001;

- la determinazione della relativa retribuzione di risultato per l'anno scolastico 2001/02.

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