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Legge 01.03.2002, n. 39

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (G.U. 26.03.2002, n. 72 - S.O. n. 54/l)

Capo II - Disposizioni Particolari Di Adempimento, Criteri Specifici Di Delega Legislativa

Art. 32 - Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

1. Il Governo è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità; prevedere altresì per le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.

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