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Legge 01.03.2002, n. 39

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (G.U. 26.03.2002, n. 72 - S.O. n. 54/l)

Capo II - Disposizioni Particolari Di Adempimento, Criteri Specifici Di Delega Legislativa

Art. 39 - Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte" sono sostituite dalle seguenti: "e solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il parere vincolante del Comitato etico, acquisito secondo quanto disposto dalle norme vigenti";

b) il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è soppresso il secondo periodo.

3. All'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del primo capoverso del punto 2 è soppresso;

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. - Autorizzazione. - Prima di avviare un programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere vincolante del Comitato etico, che terrà conto, nella valutazione, dei principi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on Radiological Protection) nonché delle indicazioni della Commissione europea "Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical research". Il piano

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