Legge 01.03.2002, n. 39
Capo II - Disposizioni Particolari Di Adempimento, Criteri Specifici Di Delega Legislativa
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità,nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricità da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;
b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano;
c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell'elettricità e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;
e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovab
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.