Legge 01.03.2002, n. 39
Capo II - Disposizioni Particolari Di Adempimento, Criteri Specifici Di Delega Legislativa
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".
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