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Legge 01.03.2002, n. 39

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (G.U. 26.03.2002, n. 72 - S.O. n. 54/l)

Capo II - Disposizioni Particolari Di Adempimento, Criteri Specifici Di Delega Legislativa

Art. 47 - Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice della navigazione concernenti le licenze di volo

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:

"Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non è richiesto il possesso di un titolo di studio".

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 51 sono abrogate;

b) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 52 sono abrogate;

c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 è abrogata;

d) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 è abrogata;

e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 è abrogata;

f) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 è abrogata;

g) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole: "e del diploma di scuola media superiore" sono soppresse;

h) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 è abrogata.

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