Legge 01.03.2002, n. 39
Capo II - Disposizioni Particolari Di Adempimento, Criteri Specifici Di Delega Legislativa
1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un centro di informazioni avente la finalità di consentire alle persone lese di chiedere un indennizzo;
b) riconoscere alla concessionaria di servizi assicurativi pubblici, CONSAP spa, la funzione di organismo di indennizzo incaricato di risarcire le persone lese;
c) attribuire al risarcimento ad opera dell'organismo di indennizzo il carattere di sussidiarietà;
d) prevedere che la comunicazione del nome e dell'indirizzo del mandatario sia una condizione da aggiungere a quelle già previste per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;
e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato un rappresentante, ai sensi dell'articolo 12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il mandatario assuma la funzione attribuita a tale rappresentante.
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